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COMUNICAZIONE VERSAMENTO IMU-TARI-TASI 2020

La Legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 738, ha previsto l’unificazione di IMU e TASI, creando così una NUOVA IMU che sostituisce le due imposizioni esistenti fino al 31.12.2019.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), pubblicato in G.U. in data 20.05.2020, riguardante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene disposizioni riguardanti i tributi locali, spostando al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale sia per le aliquote IMU che per le tariffe TARI per l’anno 2020 che dei relativi Regolamenti.

NUOVA IMU

Essendo la TASI non più in vigore per l’anno 2020, il contribuente dovrà versare entro il 16.06.2020 la prima rata (in acconto) IMU 2020, considerando quale aliquota applicabile la somma di IMU e TASI anno 2019, come da prospetto di seguito indicato:

Fattispecie

IMU 2019

TASI 2019

Aliquota/detrazione applicabile per acconto IMU 2020

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

4,00

2,00

6,00 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ad eccezione di A/1, A/8 e A/9 (al 50% come da regolamento)

8,70

1,90

10,60 per mille

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

8,70

1,90

10,60 per mille

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D

8,70

1,90

10,60 per mille

Terreni agricoli

8,70

0,00

8,70 per mille

Aree fabbricabili

8,70

1,90

10,60 per mille

Abitazioni tenute a disposizione

8,70

1,90

10,60 per mille

Altri immobili

8,70

1,90

10,60 per mille

Fabbricato rurali ad uso strumentale

0,00

1,00

1,00 per mille

Beni “merce”

0,00

0,00

0,00 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

200,00

200,00

€ 200,00

L’importo da versare a SALDO (16.12.2020) dovrà essere calcolato con le aliquote che il Consiglio Comunale delibererà per il 2020, dedotto quanto pagato in acconto.
Si ricorda che l’IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto.

Si ricorda altresì, che dal 2020, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 738-787, non è più prevista la possibilità di assimilare l’immobile posseduto da pensionati AIRE ad abitazione principale. Quindi tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

TASI
Non più vigente dal 2020 in quanto conglobata nella nuova IMU.

TARI

In merito alla TARI questo Ente si avvale della facoltà di rinviare l’approvazione dell’impianto tariffario TARI entro il 31 luglio 2020, per effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio disposta dall’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge.


L’ufficio provvederà per tempo ad inviare la bollettazione delle rate a seguito dell’approvazione delle relative tariffe da parte del Consiglio Comunale entro il 31.07.2020.

Accesso civico semplice, generalizzato e Accesso documentale

Cos'è l'accesso civico

L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Cos'è l'accesso documentale

L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Come esercitare l'accesso civico

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e NON richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per posta elettronica certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.e/o presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Procedura operativa

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis)

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; a sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati  e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

 

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