Ordinanza n. 48 del 19.05.2022

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DI MUSICA ALL’ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

VISTA la L. R. n. 24 del 16/04/2015 “Codice del Commercio”;

TENUTO CONTO che la maggior parte dei locali pubblici effettua piccoli trattenimenti musicali, anche attraverso la diffusione di musica in spazi esterni agli stessi locali;

CONSIDERATO che, soprattutto, nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti, prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all’interno o all’esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, la diffusione di musica con strumentazione amplificata;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate sul territorio comunale, in quanto contribuiscono all’aggregazione, animazione e valorizzazione turistica del territorio;

RITENUTO opportuno in ragione dell’avvio della stagione estiva, che la disciplina della diffusione della musica all’esterno dei locali pubblici debba soggiacere ad una regolamentazione più flessibile, purché non crei pregiudizio alla quiete e al riposo delle persone;

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire il medesimo limite orario per la diffusione di musica all’esterno delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, nonché dei circoli privati;

RITENUTO opportuno, quindi, regolamentare l’orario nel quale è consentita la diffusione della musica all’interno dei locali pubblici e delle strutture sopracitate, nonché il rispetto dei limiti previsti in materia di emissione sonore;

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, in particolare l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo;

VISTO il DPCM 16/04/1999 n. 215: “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM 18/09/1997: “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicata:

  1. l’attività di diffusione della musica, sia essa dal vivo o con strumentazione amplificata, potrà essere percepita all’esterno dei locali pubblici, attività di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive, circoli privati, non oltre le ore 00 a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022;
  1. la musica, riprodotta o percepita, all’esterno delle suddette attività, potrà essere percepita all’esterno degli stessi locali a condizione che venga rispettato il livello di intensità sonora previsto dalle normative vigenti;

DISPONE CHE

Chiunque violi la disposizione di cui al punto precedente, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00.

E’ data facoltà al Sindaco – su specifica istanza – di rilasciare autorizzazioni in deroga.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Fragagnano e sul sito web istituzionale del Comune per l’immediata diffusione e pubblicità.

Avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) il ricorso al TAR Puglia – Sez. - di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Copia della presenta ordinanza sarà trasmessa a:

  • Prefettura di Taranto;
  • Questura di Taranto;
  • Stazione dei Carabinieri di Fragagnano;
  • Comando di Polizia Locale.

Per porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 19.05.2022

                                                                            IL SINDACO

                                                                       Dott. Giuseppe Fischetti

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