Ordinanza sindcaale n.47/2022 avente ad oggetto  Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022 ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019. PROVVEDIMENTI.

I L  S I N D A C O

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04.05.2022, n. 177, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 suppl. del 09.05.2022, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, con il quale il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

CONSIDERATO:

  • che molti terreni del territorio versano in grave stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguenze crescita incontrollata di rovi, sterpaglie e erbacce;
  • che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per animali nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani;
  • che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienico-sanitari e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

CONSIDERATO inoltre che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il verificarsi delle condizioni di degrado ambientale;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo per quelle situate nel centro urbano, e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO il T.U. 18 giugno, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.P.R. n. 66/81;

VISTA la Legge n. 225/92;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTA la L. 21.11.2000, n. 353;

VISTA la L.R. 30.11.2000, n. 18;

VISTA la L.R. n. 100 del 12.07.2012;

VISTA la L.R. n. 7 del 10.03.2014;

ORDINA

  1. ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, giardini e cortili annessi ad abitazioni privati, aree pertinenze degli stabili sia civili che industriali, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese, ciascuno per le proprie competenze, CON EFFETTO IMMEDIATO, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra, da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, vegetazione spontanea incolta, con la rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
  2. ai medesimi soggetti, anche nel restante periodo dell'anno, di effettuare ciclicamente interventi tali da garantire la predetta pulizia e manutenzione dei luoghi innanzi citati, al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;
  3. ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri, ecc., confinanti con la pubblica via, anche nel restante periodo dell'anno, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità della distanza e dell'angolazione necessaria;
  4. a tutti i cittadini, durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 15 giugno al 15 settembre, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo (art. 2, L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, il divieto di accendere fuochi in genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonchè altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
  5. è fatto obbligo a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04.05.2022 n. 177, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 suppl. del 09.05.2022, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a norma di legge.

INVITA

 

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

  • 1515 COMANDO CORPO FORESTALE;
  • 115 VIGILI DEL FUOCO;
  • 099/9561563 POLIZIA LOCALE DI FRAGAGNANO.

DISPONE

  • per le infrazioni di cui al punto 1, 2 e 3 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
  • le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04.05.2022 n. 177, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 suppl. del 09.05.2022.
  • che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Fragagnano per 15 giorni consecutivi e sia data amplia pubblicazione sul sito Web istituzionale dello stesso Comune, nonchè mediante affissione di manifesti e locandine formato A3 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
  • che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Regione Puglia - Settore Protezione Civile

 

Provincia di Taranto

 

Prefettura di Taranto

 

Questura di Taranto

 

Comando Stazione Carabinieri di Fragagnano

 

Gruppo Carabinieri Forestali di Manduria

 

Comando Polizia Locale di Fragagnano

 

ENDE NOTO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 13.05.2022

IL SINDACO

Dott. Giuseppe FISCHETTI

                              

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